Novitŕ

Avete la possibilitŕ di aiutare il P.N. Buila-Vânturari?a: scegliendo di donare il 2% dell'imposta sul vostro reddito annuale, che andrebbe versato alle casse dello stato, all'ASSOCIAZIONE KOGAYON, partner nell'amministrazione del Parco, in conformitŕ alla Legge 571/2003*:

Nome ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

Il Capitolo “Turismo, regolamento di ingresso” del Regolamento del Parco Nazionale Buila-Vânturariţa:

Art. 34. Nel Parco Nazionale Buila-Vânturariţa sono consentite le attività di turismo e educazione, a patto che le regole d’ingresso siano rispettate, in conformità con il presente Regolamento.

Art. 35. L’ingresso nel Parco Nazionale Buila-Vânturariţa si può fare per le vie dei comuni di Costeşti (con i villaggi Bistriţa e Pietreni), Bărbăteşti, Cheia e per la città di Băile Olăneşti.

Art. 36. (1) L’accesso nel Parco Nazionale Buila-Vânturariţa è consentito in base al biglietto d’ingresso.
(2) L’istituzione delle tariffe e l’imposta del biglietto d’ingresso sono stabilite dall’Ente Gestore del Parco Nazionale Buila-Vânturariţa con l’approvazione del Consiglio Scientifico e dell’autorità nazionale per le aree protette. Il pagamento di esse verrà sollecitato nei punti d’ingresso e di controllo Bistriţa, Pietreni, Bărbăteşti, Cheia e Băile Olăneşti, o sul territorio del Parco, dallo staff amministrativo o dalle persone autorizzate dall’Ente Gestore del parco, in base al permesso conferitogli dall’Ente.
(3) Eccezioni al pagamento della tariffa d’ingresso:
a. bambini sotto i 7 anni,
b. volontari che possono comprovare tramite un documento scritto o un contratto di volontariato firmato dall’Ente Parco che stanno svolgendo un’attività utile al Parco,
c. lo staff di sorveglianza del bestiame per cui sono stati concessionati dei terreni per il pascolo nel PNBV,
d. lo staff dell’Ente Parco e i membri del Consiglio Scientifico,
e. il personale delle stazioni del Corpo Forestale dello Stato che si trovano nel Parco o quello della Direzione del CFS Rm. Vâlcea,
f. i membri dei servizi Soccorso Alpino che operano nel PNBV,
g. le persone abilitate a implementare il Regolamento del Parco, in base ad un’autorizzazione scritta,
h. il personale di altre istituzioni, in base ad una delega che provi che stanno svolgendo il loro lavoro,
i. gli abitanti che detengono dei terreni nel PNBV e comprovano con documenti d’identità il fatto che sono residenti in una delle località che hanno dei contratti di proprietà per dei pascoli nel PNBV,
j. i monaci e le suore delle monasteri o degli eremitaggi del PNBV,
l. le guide turistiche al servizio dell’Ente Parco,
m. le persone disabili, per cui la legislazione vigente prevede l’esonero dal pagamento di alcune tasse.
(4) l’esonero del 50% della tariffa d’ingresso per le seguenti categorie di visitatori:
a. bambini tra 7 e 14 anni,
b. allievi e studenti, in base ai doccumenti attestanti, validi per l’anno in corso,
c. pensionati, in base ai documenti attestanti.
d. gruppi organizzati di oltre 10 persone.

Art. 37. (1) Le gite nel PNBV sono consentite soltanto sui percorsi turistici segnati con marchi convenzionali (segni vernicciati, a forma di linea, triangolo, croce o cerchio – color blu, rosso o giallo, secondo il percorso scelto, e incorniciati di bianco) e sui percorsi di alpinismo segnati e stabiliti come accessibili nella lista convalidata annualmente dall’autorità specializzata del settore, che solleciterà l’accordo dell’Ente Parco.
(2) L’allontanamento dai percosi indicati nell’allineato 1 è consentito a:
a. le pattuglie del personale dell’Ente Parco, dei membri del Consiglio Scientifico o di altre persone autorizzate, nell’esercizio del loro lavoro,
b. i membri dei servizio pubblico di Soccorso Alpino durante le operazioni di salvataggio, pattugliamento o training,
c. il personale del Corpo Forestale dello Stato nell’esercizio del dovere,
d. il personale di sorveglianza degli animali al pascolo,
e. ricercatori con temi di ricerca conosciuti all’Ente Parco, con l’accordo scritto dell’Ente,
f. volontari impegnati dall’Ente Parco, con l’accordo scritto dell’Ente,
g. partecipanti alle gare, attività, campeggi organizzati nel Parco, nel caso in cui nel piano dell’attività è stato richiesto e motivato l’allontanamento dai percorsi marcati, approvato dall’Ente Parco,
h. alpinisti attrezzati per potersi allonatanare dal percorso turistico marcato, entrare nei percorsi alpinistici, per poi uscirne in condizioni di sicurezza,
i. speleologi attrezzati per accedere alle caverne, con l’accordo scritto dell’Ente Parco.

Art. 38. La manutenzione e il riallestimento dei sentieri montani segnati e di quelli di arrampicata, l’allestimento di pannelli informativi sono di competenza esclusiva dell’Ente Parco. Per quanto riguarda i percorsi nuovi, dopo la loro omologazione, vanno rispettate le procedure previste dalla legge.

Art. 39. Le gite e i concorsi di ogni tipo organizzati sul territorio del Parco sono consentiti con l’approvazione dell’Ente Parco e del Servizio Pubblico di Soccorso Alpino.

Art. 40. Il campeggio sul territorio PNBV è consentito sotto seguenti condizioni:
a. Il campeggio è consentito nei bivacchi appositamente allestiti e tabellati nelle zone: le Gole di Bistriţa, la Radura Scărişoara, la Radura Pătrunsa, la Radura Pahomie, il Rifugio Cheia, Stogşoare-tunnel, Curmătura Builei, Curmătura Comarnice, la Stazione Forestale Prislop,
b. È vietato scavare le trince attorno alle tende e usare qualsiasi materiale di origine vegetale (rami di abete, felce, muschi) da mettere sotto le tende,
c. Il campeggio all’infuori dei bivacchi appositi è consentito nelle seguenti condizioni:
- per svolgere attività di ricerca, con l’approvazione dell’ Ente Parco,
- per i volontari che lavorano sul territorio del Parco, con l’approvazione dell’Ente Parco, solo se questo è necessario per svolgere le attività previste.
d. È consentito percepire una tariffa nei bivacchi, da pagare ai detentori dei terreni o alle persone da essi incaricate, se si assicurano le condizioni minime di campeggio. La tariffa verrà comunicata all’Ente Parco e pubblicizzata nella vicinanza del luogo di campeggio dai percettori.
e. È consentito il bivacco dal tramonto all'alba per un'unica notte in casi d’emergenza, senza accendere il fuoco.

Art. 41. Regole attenenti ai fuochi sul territorio del PNBV:
a. è vietato accendere i fuochi al di fuori delle strutture appositamente predisposte e segnalate nei pressi dei bivacchi, con legna provveduta dagli amministratori del bivacco, attenendosi ai normativi di prevenzione e spegnimento degli incendi;
b. è sempre rigorosamente vietato tagliare la legna, di qualsiasi tipo per accendere il fuoco.
c. è vietato accendere il fuoco nella zone di vegetazione alpina o boschiva, eccetto gli spazi appositamente allestiti dai detentori dei tereni. Nei bivacchi della zona alpina o in quelli di altre zone dove non c’è legna da fuoco provveduta dagli amministratori, è consentito utilizzare soltanto il fornellino portatile.

Art. 42. Lo smaltimento dei rifiuti sul territorio del PNBV:
a. è rigorosamente vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi tipo sul territorio del PNBV. I turisti hanno l’obbligo di evacuare dal territorio del Parco i rifiuti generati durante la loro visita nel Parco. I rifiuti devono essere portati fuori dal Parco e depositati negli appositi contenitori;
b. i gestori delle capanne e dei bivacchi per cui percepiscono una tariffa hanno il dovere di depositare temporaneamente i rifiuti al rispetto delle condizioni legali, in modo da impedire l’accesso dei cani e degli animali selvatici. Gli spazi allestiti per il deposito temporaneo dei rifiuti sono: la Stazione Forestale Între Râuri (“Tra I Torrenti”), La Stazione Forestale Prislop, l’Eremitaggio Pătrunsa, l’Eremitaggio Pahomie e il Rifugio Cheia;
c. sono responsabili per lo smaltimento dei rifiuti domestici risultati dall’attività delle capanne e dei bivacchi gli amministratori delle rispettive capanne e bivacchi;
d. l’Ente Parco insieme agli amministratori degli spazi appositi per il deposito temporaneo dei rifiuti stabiliranno un programma di evacuazione dei rifiuti dai detti spazi.

Art. 43. È vietato tagliare, incendiare, distrugere o danneggiare in qualsiasi modo il pino mugo e il ginepro.

Art. 44. È vietato tagliare, rompere o sradicare gli alberi, cosi come lo è anche l’apropriazione di quelli caduti a seguito dei fenomeni naturali, rotti o tagliati da altre persone.

Art. 45. È vietato distruggere, danneggiare o raccogliere a scopo commerciale senza l’accordo dell’Ente Parco, funghi, piante (neanche medicinali), animali, rocce o qualsiasi altro campione di origine naturale dal PNBV.

Art. 46. È consentita la raccolta di specie fioristiche, faunistiche o rocce e di ogni altro campione di origine naturale soltanto con l’accordo scritto dell’Ente Parco.

Art. 47. L’accesso dei cani nel PNBV è consentito soltanto se tenuti al guinzaglio, al seguito dei padroni, e dopo il pagamento del biglietto d’ingresso per cani, cioè del 50% dell tariffa d’ingresso nel Parco. I padroni devono essere in possesso di tutti i documenti attestanti la vaccinazione. Le guardie di soccorso alpino e le pattuglie di sorveglianza hanno il permesso di utilizzare i cani da soccorso sul territorio del Parco.

Art. 48. È strettamente vietato il disturbo alla quiete dell’ambiente nel Parco, sotto qualsiasi forma (gridi, esplosioni, utilizzo di apparecchi produttivi di emmissioni sonore e luminose etc.) sui sentieri del parco, nei bivacchi o nei dintorni delle capanne.

Art. 49. È rigorosamente vietato distruggere o danneggiare i pannelli informativi e le frecce indicatrici, le tabelle, i marchi tracciati sui sentieri nel Parco, i marchi che segnano i limiti del Parco.

Art. 50. È assolutamente vietato il danneggiamento dei rifugi, ripari, ponti o di qualunque altra costruzione sul territorio del Parco.

Art. 51. È assolutamente vietato smontare le rocce e buttarle dalle rupi.

Art. 52. È vietato utilizzare dei detergenti per lavare qualsiasi oggetto nei corsi d’acqua.

Art. 53. L’Ente Parco monitora il turismo sul territorio del PNBV, al fine di stabilire l’impatto di quest’attività sulla flora e sulla fauna del parco e per stabilire delle misure di conservazione e tutela, perfino quella di restrizionare l’accesso dei turisti, se necessario per la conservazione.

Art. 54. È vietato il transito motorizzato, con auto e motoveicoli che utilizzano combustibili fossili, al fine di svolgere attività sportive al di fuori delle strade su cui è consentito l’accesso del pubblico.

Pagina realizzata dall’Associazione Kogayon, in un progetto finanziato
dall’Amministrazione del Fondo per l’Ambiente e cofinanziato dal Corpo Forestale dello Stato Romsilva

Pagina tradotta da Daniela Sargu e rivista da Antonio Saccone.