Il Capitolo âTurismo, regolamento di ingressoâ del Regolamento del Parco Nazionale Buila-VânturariĹŁa:
Art. 34. Nel Parco Nazionale Buila-VânturariĹŁa sono consentite le attivitĂ di turismo e educazione, a patto che le regole dâingresso siano rispettate, in conformitĂ con il presente Regolamento.
Art. 35. Lâingresso nel Parco Nazionale Buila-VânturariĹŁa si può fare per le vie dei comuni di CosteĹti (con i villaggi BistriĹŁa e Pietreni), BÄrbÄteĹti, Cheia e per la cittĂ di BÄile OlÄneĹti.
Art. 36. (1) Lâaccesso nel Parco Nazionale Buila-VânturariĹŁa è consentito in base al biglietto dâingresso.
(2) Lâistituzione delle tariffe e lâimposta del biglietto dâingresso sono stabilite dallâEnte Gestore del Parco Nazionale Buila-VânturariĹŁa con lâapprovazione del Consiglio Scientifico e dellâautoritĂ nazionale per le aree protette. Il pagamento di esse verrĂ sollecitato nei punti dâingresso e di controllo BistriĹŁa, Pietreni, BÄrbÄteĹti, Cheia e BÄile OlÄneĹti, o sul territorio del Parco, dallo staff amministrativo o dalle persone autorizzate dallâEnte Gestore del parco, in base al permesso conferitogli dallâEnte.
(3) Eccezioni al pagamento della tariffa dâingresso:
a. bambini sotto i 7 anni,
b. volontari che possono comprovare tramite un documento scritto o un contratto di volontariato firmato dallâEnte Parco che stanno svolgendo unâattivitĂ utile al Parco,
c. lo staff di sorveglianza del bestiame per cui sono stati concessionati dei terreni per il pascolo nel PNBV,
d. lo staff dellâEnte Parco e i membri del Consiglio Scientifico,
e. il personale delle stazioni del Corpo Forestale dello Stato che si trovano nel Parco o quello della Direzione del CFS Rm. Vâlcea,
f. i membri dei servizi Soccorso Alpino che operano nel PNBV,
g. le persone abilitate a implementare il Regolamento del Parco, in base ad unâautorizzazione scritta,
h. il personale di altre istituzioni, in base ad una delega che provi che stanno svolgendo il loro lavoro,
i. gli abitanti che detengono dei terreni nel PNBV e comprovano con documenti dâidentitĂ il fatto che sono residenti in una delle localitĂ che hanno dei contratti di proprietĂ per dei pascoli nel PNBV,
j. i monaci e le suore delle monasteri o degli eremitaggi del PNBV,
l. le guide turistiche al servizio dellâEnte Parco,
m. le persone disabili, per cui la legislazione vigente prevede lâesonero dal pagamento di alcune tasse.
(4) lâesonero del 50% della tariffa dâingresso per le seguenti categorie di visitatori:
a. bambini tra 7 e 14 anni,
b. allievi e studenti, in base ai doccumenti attestanti, validi per lâanno in corso,
c. pensionati, in base ai documenti attestanti.
d. gruppi organizzati di oltre 10 persone.
Art. 37. (1) Le gite nel PNBV sono consentite soltanto sui percorsi turistici segnati con marchi convenzionali (segni vernicciati, a forma di linea, triangolo, croce o cerchio â color blu, rosso o giallo, secondo il percorso scelto, e incorniciati di bianco) e sui percorsi di alpinismo segnati e stabiliti come accessibili nella lista convalidata annualmente dallâautoritĂ specializzata del settore, che solleciterĂ lâaccordo dellâEnte Parco.
(2) Lâallontanamento dai percosi indicati nellâallineato 1 è consentito a:
a. le pattuglie del personale dellâEnte Parco, dei membri del Consiglio Scientifico o di altre persone autorizzate, nellâesercizio del loro lavoro,
b. i membri dei servizio pubblico di Soccorso Alpino durante le operazioni di salvataggio, pattugliamento o training,
c. il personale del Corpo Forestale dello Stato nellâesercizio del dovere,
d. il personale di sorveglianza degli animali al pascolo,
e. ricercatori con temi di ricerca conosciuti allâEnte Parco, con lâaccordo scritto dellâEnte,
f. volontari impegnati dallâEnte Parco, con lâaccordo scritto dellâEnte,
g. partecipanti alle gare, attivitĂ , campeggi organizzati nel Parco, nel caso in cui nel piano dellâattività è stato richiesto e motivato lâallontanamento dai percorsi marcati, approvato dallâEnte Parco,
h. alpinisti attrezzati per potersi allonatanare dal percorso turistico marcato, entrare nei percorsi alpinistici, per poi uscirne in condizioni di sicurezza,
i. speleologi attrezzati per accedere alle caverne, con lâaccordo scritto dellâEnte Parco.
Art. 38. La manutenzione e il riallestimento dei sentieri montani segnati e di quelli di arrampicata, lâallestimento di pannelli informativi sono di competenza esclusiva dellâEnte Parco. Per quanto riguarda i percorsi nuovi, dopo la loro omologazione, vanno rispettate le procedure previste dalla legge.
Art. 39. Le gite e i concorsi di ogni tipo organizzati sul territorio del Parco sono consentiti con lâapprovazione dellâEnte Parco e del Servizio Pubblico di Soccorso Alpino.
Art. 40. Il campeggio sul territorio PNBV è consentito sotto seguenti condizioni:
a. Il campeggio è consentito nei bivacchi appositamente allestiti e tabellati nelle zone: le Gole di BistriĹŁa, la Radura ScÄriĹoara, la Radura PÄtrunsa, la Radura Pahomie, il Rifugio Cheia, StogĹoare-tunnel, CurmÄtura Builei, CurmÄtura Comarnice, la Stazione Forestale Prislop,
b. Ă vietato scavare le trince attorno alle tende e usare qualsiasi materiale di origine vegetale (rami di abete, felce, muschi) da mettere sotto le tende,
c. Il campeggio allâinfuori dei bivacchi appositi è consentito nelle seguenti condizioni:
- per svolgere attivitĂ di ricerca, con lâapprovazione dellâ Ente Parco,
- per i volontari che lavorano sul territorio del Parco, con lâapprovazione dellâEnte Parco, solo se questo è necessario per svolgere le attivitĂ previste.
d. Ă consentito percepire una tariffa nei bivacchi, da pagare ai detentori dei terreni o alle persone da essi incaricate, se si assicurano le condizioni minime di campeggio. La tariffa verrĂ comunicata allâEnte Parco e pubblicizzata nella vicinanza del luogo di campeggio dai percettori.
e. Ă consentito il bivacco dal tramonto all'alba per un'unica notte in casi dâemergenza, senza accendere il fuoco.
Art. 41. Regole attenenti ai fuochi sul territorio del PNBV:
a. è vietato accendere i fuochi al di fuori delle strutture appositamente predisposte e segnalate nei pressi dei bivacchi, con legna provveduta dagli amministratori del bivacco, attenendosi ai normativi di prevenzione e spegnimento degli incendi;
b. è sempre rigorosamente vietato tagliare la legna, di qualsiasi tipo per accendere il fuoco.
c. è vietato accendere il fuoco nella zone di vegetazione alpina o boschiva, eccetto gli spazi appositamente allestiti dai detentori dei tereni. Nei bivacchi della zona alpina o in quelli di altre zone dove non câè legna da fuoco provveduta dagli amministratori, è consentito utilizzare soltanto il fornellino portatile.
Art. 42. Lo smaltimento dei rifiuti sul territorio del PNBV:
a. è rigorosamente vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi tipo sul territorio del PNBV. I turisti hanno lâobbligo di evacuare dal territorio del Parco i rifiuti generati durante la loro visita nel Parco. I rifiuti devono essere portati fuori dal Parco e depositati negli appositi contenitori;
b. i gestori delle capanne e dei bivacchi per cui percepiscono una tariffa hanno il dovere di depositare temporaneamente i rifiuti al rispetto delle condizioni legali, in modo da impedire lâaccesso dei cani e degli animali selvatici. Gli spazi allestiti per il deposito temporaneo dei rifiuti sono: la Stazione Forestale Ăntre Râuri (âTra I Torrentiâ), La Stazione Forestale Prislop, lâEremitaggio PÄtrunsa, lâEremitaggio Pahomie e il Rifugio Cheia;
c. sono responsabili per lo smaltimento dei rifiuti domestici risultati dallâattivitĂ delle capanne e dei bivacchi gli amministratori delle rispettive capanne e bivacchi;
d. lâEnte Parco insieme agli amministratori degli spazi appositi per il deposito temporaneo dei rifiuti stabiliranno un programma di evacuazione dei rifiuti dai detti spazi.
Art. 43. Ă vietato tagliare, incendiare, distrugere o danneggiare in qualsiasi modo il pino mugo e il ginepro.
Art. 44. Ă vietato tagliare, rompere o sradicare gli alberi, cosi come lo è anche lâapropriazione di quelli caduti a seguito dei fenomeni naturali, rotti o tagliati da altre persone.
Art. 45. Ă vietato distruggere, danneggiare o raccogliere a scopo commerciale senza lâaccordo dellâEnte Parco, funghi, piante (neanche medicinali), animali, rocce o qualsiasi altro campione di origine naturale dal PNBV.
Art. 46. Ă consentita la raccolta di specie fioristiche, faunistiche o rocce e di ogni altro campione di origine naturale soltanto con lâaccordo scritto dellâEnte Parco.
Art. 47. Lâaccesso dei cani nel PNBV è consentito soltanto se tenuti al guinzaglio, al seguito dei padroni, e dopo il pagamento del biglietto dâingresso per cani, cioè del 50% dell tariffa dâingresso nel Parco. I padroni devono essere in possesso di tutti i documenti attestanti la vaccinazione. Le guardie di soccorso alpino e le pattuglie di sorveglianza hanno il permesso di utilizzare i cani da soccorso sul territorio del Parco.
Art. 48. Ă strettamente vietato il disturbo alla quiete dellâambiente nel Parco, sotto qualsiasi forma (gridi, esplosioni, utilizzo di apparecchi produttivi di emmissioni sonore e luminose etc.) sui sentieri del parco, nei bivacchi o nei dintorni delle capanne.
Art. 49. Ă rigorosamente vietato distruggere o danneggiare i pannelli informativi e le frecce indicatrici, le tabelle, i marchi tracciati sui sentieri nel Parco, i marchi che segnano i limiti del Parco.
Art. 50. Ă assolutamente vietato il danneggiamento dei rifugi, ripari, ponti o di qualunque altra costruzione sul territorio del Parco.
Art. 51. Ă assolutamente vietato smontare le rocce e buttarle dalle rupi.
Art. 52. Ă vietato utilizzare dei detergenti per lavare qualsiasi oggetto nei corsi dâacqua.
Art. 53. LâEnte Parco monitora il turismo sul territorio del PNBV, al fine di stabilire lâimpatto di questâattivitĂ sulla flora e sulla fauna del parco e per stabilire delle misure di conservazione e tutela, perfino quella di restrizionare lâaccesso dei turisti, se necessario per la conservazione.
Art. 54. Ă vietato il transito motorizzato, con auto e motoveicoli che utilizzano combustibili fossili, al fine di svolgere attivitĂ sportive al di fuori delle strade su cui è consentito lâaccesso del pubblico.